Il settore della nautica è caratterizzato da forti peculiarità a livello normativo, di contrattualistica e tributario. La particolarità è legata alla intrinseca connotazione internazionale del diritto nautico e dalla relativa semplicità di variazione di nazionalità dei soggetti coinvolti. Si pensi al classico cambio di bandiera di una imbarcazione per il quale tuttavia è opportuno siano prese in considerazione numerose implicazioni e livello di normativa applicabile.
La contrattualistica applicabile ai rapporti di lavoro a bordo di imbarcazioni è diversa e specifica rispetto a quella di tutti gli altri settori di attività ed i connessi adempimenti a livello di contribuzione sono parimenti singolari.
A livello tributario esistono diversi regimi fiscali applicabili ed una serie di agevolazioni e previsioni caratteristiche sia per le imposte dirette (Ires e Irpef), sia per quanto riguarda l’Iva e i diritti doganali, sia a livello contributivo.
Lo Studio commercialista CRA ha maturato una consolidata esperienza nella gestione delle diverse casistiche e problematiche che caratterizzano il settore della nautica e potrà al meglio consigliarvi e seguirvi nella gestione di un attività in questo affascinante settore.
Citiamo alcune delle problematiche che potremo aiutarvi ad affrontare e alcune delle opportunità che potremo aiutarvi a cogliere:
– la possibilità di acquistare il carburante (gasolio) in esenzione da Iva e accise;
– la possibilità di acquistare le provviste, dotazioni e riparazioni di bordo in regime di non imponibilità Iva;
– la possibilità di noleggiare in modo occasionale la propria imbarcazione nel periodo estivo pagando un’imposta sostitutiva del 20%;
– la consapevole e ponderata scelta di bandiera, di contrattualistica del lavoro e di regime fiscale con cui inquadrare la vostra attività nel settore nautico;
– l’assistenza nella gestione dei contratti del circuito MIBA e …, compresa la gestione delle APA (Advanced Provisioning Allowance);
– la corretta valutazione della normativa Iva applicabile in relazione alle tratte navigate in acque nazionali piuttosto che internazionali.
A questo link http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?id={146913E9-1C66-4F17-B590-4E04108231CA} è consultabile la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 12 gennaio 2017 contenente importanti specificazioni ed interpretazioni normative circa il regime di non imponibilità per le navi adibite alla navigazione in alto mare ai sensi dell’articolo 8-bis del DPR n. 633 del 1972.
In particolare ai fini IVA, per “alto mare” deve intendersi quella parte di mare che eccede il limite massimo di 12 miglia nautiche misurate a partire dalle linee di base previste dal diritto internazionale del mare (articolo 3 della Convenzione sui diritti del mare, Direzione Centrale Normativa 2 firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e ratificata con legge n. 689, 2 dicembre 1994). L’Agenzia indica in sostanza che la nave possa considerarsi “adibita alla navigazione in alto mare” se, con riferimento all’anno precedente, ha effettuato in misura superiore al 70 per cento viaggi in alto mare (ovvero, oltre le 12 miglia marine). Tale condizione deve essere verificata per ciascun periodo d’imposta sulla base di documentazione ufficiale.
Con la Risoluzione n. 6/E del 16 gennaio 2018 l’Agenzia delle Entrate (consultabile al link http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?id={5FEF0262-3C72-45E8-BD85-A71F51F3FCD9}), ha fornito ulteriori chiarimenti in riferimento al regime probatorio per la dimostrazione effettiva della navigazione in alto mare. Anzitutto è stato chiarito che con l’utilizzo del termine “viaggio”, si intende fare riferimento agli spostamenti tra porti (italiani, UE o Extra UE) che la nave effettua per rendere un servizio di trasporto passeggeri oppure ai fini della propria attività commerciale, nell’ambito dei quali sono effettuate operazioni di carico/scarico merci o di imbarco/sbarco passeggeri. Gli altri spostamenti fra cantieri o porti per motivi tecnici – sebbene normalmente inerenti all’attività commerciale – non sono da considerare viaggi ai fini della risoluzione n. 2/E/2017 e, dunque, non vanno computati nel calcolo né del numeratore, né del denominatore della frazione che individua la percentuale di viaggi avvenuti in alto mare (70 per cento), rispetto alla totalità dei viaggi effettuati.
E’ stato poi chiarito che ai fini della dimostrazione effettiva della navigazione in alto mare, per documentazione ufficiale s’intende ogni documentazione che provenga dall’armatore o dal soggetto che ha la responsabilità della nave (ad esempio il comandante) e che sia in grado di indicare, con precisione e coerenza, le tratte marittime effettuate dal mezzo di trasporto. A titolo esemplificativo, vi rientrano:
il giornale di navigazione o il giornale di bordo tenuto dal comandante della nave, sul quale vengono registrati tutti i dati ed i fatti relativi alla navigazione (cfr. articoli 169, 173 e 174 del codice della navigazione);
la cartografia dei viaggi, i dati e le informazioni estratte dagli eventuali sistemi di navigazione satellitare o di trasponder (ad esempio, i dati forniti attraverso il sistema A.I.S., “Automatic Identification System”, per le imbarcazioni che lo adottano);
i contratti commerciali, le fatture e i relativi mezzi di pagamento.
Pertanto, laddove il fornitore sia in grado di acquisire tali documenti ufficiali, si ritiene che quest’ultimo abbia verificato in modo idoneo la circostanza che la nave sia effettivamente e prevalentemente adibita alla navigazione in alto mare.
Tuttavia, laddove il soggetto acquirente non sia in grado di esibire al fornitore tale documentazione, ad esempio perché impossibilitato da cause documentabili, può farsi ricorso ad una dichiarazione dell’armatore, del comandante della nave o di chi ha la responsabilità gestionale effettiva, diretta ad attestare al fornitore che la nave è adibita effettivamente e prevalentemente alla navigazione in alto mare. La dichiarazione dovrà in ogni caso indicare le generalità del dichiarante, lo status giuridico del medesimo in relazione all’imbarcazione, il periodo cui la stessa dichiarazione è riferibile e le motivazioni per le quali non è stato possibile esibire i documenti probatori dai quali si sarebbe potuto evincere il soddisfacimento del requisito del 70 per cento. Questa dichiarazione consente al fornitore di emettere le
fatture in regime di non imponibilità.